LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   La  Commissione  tributaria  provinciale di Crotone, sciogliendo la
 riserva espressa all'udienza di pubblica trattazione tenutasi in data
 4 ottobre 1996;
                              O s s e r v a
   Con ricorso consegnato all'Ufficio delle imposte dirette di Crotone
 in data 27 maggio 1996, Turco Pantaleone, rappresentato e difeso  dal
 dott.  proc.  Cinzia  Mosella,  proponeva  opposizione  alla cartella
 esattoriale,  n. 5091331, notificatagli il precedente 29  marzo,  con
 la quale gli s'ingiungeva il pagamento complessivo della somma di
  L.  7.896.996,  iscritta  a  ruolo  a suo carico dll'Ufficio imposte
 dirette  di  Crotone  per  imposta,  interessi   e   soprattasse   in
 conseguenza  del  mancato versamento di I.L.O.R. ed I.R.P.E.F. dovute
 per l'anno 1989.
   Contestava l'opponente tale iscrizione per  aver  fatto  tempestivo
 ricorso  al  condono  di  cui alla legge 30 dicembre 1991 n. 413, per
 come modificata dal  decreto-legge  n.  269  del  27  aprile  1992  e
 successivi,  avendo  presentato dichiarazione integrativa dei redditi
 anche per l'anno di riferimento, per il quale  aveva  effettuato  due
 versamenti di L. 2.212.000 cadauno.
   Nonostante  il  ricorso al condono fiscale, l'Ufficio opposto aveva
 iscritto a ruolo un  presunto  debito  d'imposta,  non  piu'  dovuto,
 maggiorato di soprattasse ed interessi.
   Concludeva  con  la  richiesta  di declaratoria d'illegittimita' di
 tale iscrizione e con vittoria  di  spese  e  competenze  legali  del
 processo.
   Depositava   tempestivamente   in   segreteria  il  suo  fascicolo,
 contenente in copia, oltre che  la  cartella  esattoriale,  anche  la
 documentazione del ricorso al condono e del pagamento dei ratei.
   Chiedeva   che   la   commissione   sospendesse   l'esecuzione  del
 provvedimento impugnato.
   All'udienza  di  trattazione   della   richiesta   inibitoria,   si
 costituiva    l'Ufficio   opposto,   il   cui   rappresentante,   con
 dichiarazione orale raccolta a  verbale,  riconosceva  la  fondatezza
 dell'opposizione,  limitandosi  a  censurare l'opponente per non aver
 richiesto direttamente al detto Ufficio lo sgravio, che sarebbe stato
 concesso, anziche' ricorrere alla Commissione tributaria.
   Concludeva con la richiesta di  declaratoria  di  cessazione  della
 materia  del  contendere e per la compensazione totale delle spese di
 lite tra le parti.
    Concessa l'inibitoria, la Commissione rimetteva le parti davanti a
 questo Collegio per  l'udienza  del  4  otto-  bre  1996,  che  aveva
 trattazione    pubblica,    avendone   fatta   tempestiva   richiesta
 l'opponente.
    In tale  udienza,  concordi  le  parti  per  la  decalaratoria  di
 cessazione della materia del contendere, l'opponente insisteva per la
 rifusione  delle  spese  di lite da porre a carico dell'opposizione e
 quest'ultimo per la compensazione delle stesse.
    Di conseguenza questa commissione, chiaro ormai  il  provvedimento
 da   adottare   nel   merito,   deve   pronunziarsi  sulla  richiesta
 dell'opposizione  di  ottenere  la   rifusione   dall'Amministrazione
 finanziaria delle spese e competenze del giudizio.
   Poiche' a parere di questa Commissione tale richiesta e' ampiamente
 fondata,  non  rimane che investire d'ufficio la Corte costituzionale
 per l'esame di conformita' e  rispetto  dei  principi  costituzionali
 degli  artt. 15 comma 1, e 46 comma 3, del d.lgs del 31 dicembre 1992
 n. 546, laddove il primo subordina la condanna  alle  spese  di  lite
 alla  soccombenza  della  parte  che  ne  viene gravata ed il secondo
 dispone ed impone, per l'ipotesi di declaratoria di cessazione  della
 materia  del  contendere, che le spese di lite restino a carico della
 parte che le ha anticipato, senza discernere tra causa di  cessazione
 del   contenzioso   sopravvenuta  nel  corso  del  giudizio  e  causa
 preesistente, della quale una delle parti non  ha  tenuto,  per  come
 doveva, conto, esponendo l'altra a un dispendioso giudizio, con oneri
 economici spesso rilevanti, specie in riferimento al valore monetario
 della lite.
   Il  nuovo  rito tributario, imponendo alla parte ricorrente, per le
 liti  di  valore  superiore  a   5.000.000,   l'assistenza   tecnica,
 assistenza  d'altra  parte  imposta  quasi  sempre  anche per liti di
 modesto valore dalla difficolta' della materia fiscale, ha introdotto
 nel contenzioso tributario uno dei principi cardine  dell'Ordinamento
 Giuridico, che obbliga, per l'aspetto che qui interessa, chi da luogo
 ingiustamente  ad una lite a rifondere delle relative spese, compresi
 diritti ed onorari del professionista che l'assiste, la  controparte,
 costretta ad attivarsi per resistere alle sue infondate pretese.
   Il  contenzioso  tributario, d'altra parte, nasce sempre da un atto
 dell'Amministrazione finanziaria, che costringe il contribuente,  ove
 costui  lo  ritenga illegittimo, ad attivarsi e tale Amministrazione,
 nell'ipotesi che effettivamente sia costretta a riconoscere  fin  dal
 suo  primo  atto  difensivo  (le  controdeduzioni)  la fondatezza dei
 rilievi  dell'opponente,  determinando  una  obbligata  pronunzia  di
 cessazione della materia della lite, come nella fattispecie, non puo'
 beneficiare di una posizione di privilegio che  deriva  dalle  citate
 norme,   che   la  pongono  ingiustamente  al  riparo  dell'onere  di
 sopportare le spese di lite anticipate dalla controparte.
   Appaiono, pertanto, le dette norme assolutamente irragionevoli e di
 favore per una delle parti e come tali colludenti con il principio di
 eguaglianza di trattamento nonche'  di  quello  consequenziale  della
 "ragionevolezza" ex art. 3 della Costituzione.